D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. In vigore dal 20 aprile 2013
comma 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: lettera a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Sezione non di competenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa